mercoledì 30 aprile 2008

Bruxelles accordo soddisfacente su Ocm vino

Un accordo migliorativo rispetto alla proposta iniziale, così dichiara il ministro Paolo De Castro, dopo la lunga maratona negoziale al Consiglio dei ministri agricoli della Ue. I punti essenziali che raccolgono le richieste avanzate dall'Italia. Aumentano le risorse per l'Italia.

Si è concluso il 19 dicembre 2007 il negoziato comunitario sulla riforma della Organizzazione di mercato del vino, che aveva avuto inizio nel giugno 2006 con la presentazione di un Comunicazione della Commissione.

"Si tratta di un accordo migliorativo rispetto alla prospettiva iniziale - ha commentato il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Paolo De Castro -. Aumentano significativamente le risorse per l'Italia e vengono introdotte importanti misure per rafforzare la capacità competitiva delle imprese e aumentare le capacità penetrative nei mercati internazionali".

Rispetto all'approccio iniziale della Commissione, nell'arco dell'intero negoziato, sono stati inseriti alcuni importanti elementi che raccolgono le richieste avanzate dall'Italia.

Di seguito i punti essenziali dell'accordo raggiunto.
1) E' stata esclusa la possibilità di vinificare nel territorio dell'Unione mosti provenienti dai paesi terzi, nonché di miscelare mosti e vini comunitari con prodotti originari di paesi terzi;

2) L'obiettivo iniziale di 400.000 ha di estirpazione è stato ridotto a 175.000 ha, con una speculare riduzione della spesa impegnata; la misura avrà una durata di tre anni in luogo dei cinque originariamente previsti; ogni stato membro avrà la facoltà di arrestare l'applicazione della misura se verrà raggiunta la soglia dell'8% della superficie vitata nazionale; potranno essere escluse le zone di montagna e quelle a forte pendenza. Le altre zone sensibili da un punto di vista ambientale potranno essere escluse entro un tetto del 3%;

3) Il regime attuale dei diritti di impianto è stato prorogato fino al 2015; tuttavia potrà essere prorogato fino al 2018 in ambito nazionale/regionale. Entro il 2012 la Commissione dovrà effettuare un rapporto al Consiglio, per evidenziare la situazione riguardante al potenziale alla luce della riforma. Tale relazione conterrà altresì degli aspetti relativi al rapporto dell'utilizzo del saccarosio e dei mosti;

4) In relazione alla reintroduzione dell'utilizzo del saccarosio sarà possibile aumentare il titolo alcolometrico di 3% gradi nella zona A, 2% nella zona B, 1,5% nella zona C. Qualora si verificheranno particolari condizioni climatiche, sarà possibile aumentare la percentuale di arricchimento in tutte le zone di un ulteriore 0,5%. Per consentire ai produttori italiani di poter beneficiare degli aiuti ai mosti, per l'arricchimento, è stata aumentata la dotazione finanziaria assegnata all'Italia. Tale dotazione è passata nel 2008-2009 da 190.000.000 di euro a 251.300.000 di euro comprensivi del trasferimento allo sviluppo rurale. Il trasferimento allo sviluppo rurale riguarderà solo 13.000.000 di euro. Dal 2015 in poi la dotazione finanziaria sarà di 376.400.000 di euro. Gli aiuti ai mosti, utilizzati per l'arricchimento, potranno essere concessi solo per quattro anni;

5)Sono state notevolmente diminuite le risorse trasferite allo sviluppo rurale, infatti da 400.000.000 di euro inizialmente previsti si è arrivati a trasferire allo sviluppo rurale solo 150.000.000 di euro;

6)Il ventaglio delle misure dell'envelope è stato ampliato prevedendo la possibilità di finanziare misure di adeguamento della filiera produttiva, di distillare i sottoprodotti della distillazione (fecce e vinacce) erogando l'aiuto ai distillatori sulla base dei costi di raccolta e di trasformazione di adottare la distillazione di crisi, per un periodo di quattro anni con la possibilità di concedere aiuti di Stato per arrivare fino ad un massimo del 20% delle risorse dell'envelope. Per il restante periodo si potrà utilizzare invece solo il 15% dell'envelope nazionale. L'alcol ottenuto con la distillazione di crisi e con la distillazione dei sottoprodotti potrà ricevere un aiuto solo se utilizzato per scopi industriali-energetici. Inoltre, per un periodo di quattro anni, sarà possibile concedere un aiuto accoppiato per i produttori di vino che destinano il vino alla distillazione dell'alcol da bocca;

7) Al fine di poter raggiungere un compromesso, la Commissione ha aumentato le dotazioni finanziarie dell'envelope da 90.000.000, a decorrere dal primo anno, fino ad arrivare a 100.000.000 di euro nel 2015. L'Italia è stato il principale beneficiario dell'aumento;

8) E'stato riconosciuto il ruolo delle OP nella realizzazione del programma nazionale finanziato dall'envelope;

9) Sono state confermate le attuali pratiche enologiche. Sarà possibile introdurne nuove, purchè già adottate dell'O.I.V., attraverso una procedura più garantista e rigorosa per i produttori ed i consumatori. E'stata esclusa la possibilità di produrre ed esportare vini con pratiche ammesse a livello internazionale ma non ammesse dall'Unione Europea; (anche per i vini esportati si utilizzeranno solo le pratiche ammesse nell'Ue);

10) Per i vini a denominazione d'origine ed ad indicazione geografica è stato inserito l'obbligo di vinificazione nella zone di produzione;

11) Per i predetti vini è prevista la possibilità che i disciplinari prescrivano l'obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione;

12) E' stata attribuita agli Stati membri la possibilità di limitare l'indicazione in etichetta, per i vini senza indicazione geografica,di alcune varietà. Nel nostro Paese molte Denominazioni di origine del vino sono costituite dal nome geografico accompagnato dalla varietà (es.Vernaccia di San Gimignano, Sagrantino di Montefalco, Lambrusco di Sorbara, Cesanese del Piglio, Primitivo di Manduria...). Per evitare di banalizzare i nomi di dette varietà gli Stati possono, quindi, escluderne l'uso in etichetta sia nel paese dove sono prodotte le uve che in quello di destinazione. Inoltre, gli Stati Membri possono escludere anche altre varietà in considerazione della loro limitata diffusione sul territorio nazionale;

13) Sono state adattate alle realtà italiane le condizioni cui devono rispondere le organizzazioni interprofessionali, quindi, i Consorzi di Tutela, potranno mantenere in tale contesto i riconoscimenti già ottenuti in ambito nazionale;

14) Sono state confermate le regole di produzione dei vini spumanti di qualità ivi compresi gli spumanti di qualità aromatici e le deroghe esistenti riguardanti lo spumante 'prosecco' prodotto in alcune regioni italiane. Saranno, altresì confermate per i vini spumanti di qualità con denominazione di origine l'uso dei termini 'metodo classico' e 'fermentato in bottiglia';

15) E' stata introdotta la nuova categoria di 'vini da uve appassite', prodotto ottenuto, tra l'altro, da uve appassite al sole.

16) E' stata prevista la possibilità per i produttori delle Province di Trento, Bolzano, Sondrio e della regione Valle d'Aosta di acidificare i vini sulla base di regole più appropriate (a prescindere dalle condizioni climatiche eccezionali).

Il 15 gennaio prossimo, il ministro De Castro riferirà dettagliatamente in Parlamento davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato su quanto deciso a Bruxelles.



fonte: Agricoltura Italiana Online

http://www.agricolturaitalianaonline.gov.it/index.php/contenuti/politiche_comunitarie/nuove_ocm/vino/de_castro_a_bruxelles_accordo_soddisfacente_su_ocm_vino?eZSESSIDagriconline=18e9c67ff5310bab2a19e3f833ed5a3c

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