OGM: quali specie riguardano
e specie particolarmente interessate dall'attività di modificazione genetica (tali modificazioni prendono il nome di eventi) sono:
- Mais (Zea mas),
- Soia (Glicine max),
- Colza (Brassica napus),
- Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris),
- Pomodoro (Lycopersicon esculentum)
- Tabacco (Nicotiana tabacum),
- Patata (Solanum tuberosum).
La sperimentazione però ha interessato anche altre coltivazioni, fra le quali di particolare interesse per la nostra situazione regionale appaiono:
- Vite (Vitis vinifera),
- Olivo (Olea europea),
- Ciliegio (Prunus avium),
- Pioppo (Populus spp.),
- Fragola (Fragaria vesca),
- Melone (Cucumis melo).
OGM: i rischi
Le problematiche poste dall'utilizzo di Organismi Geneticamente Modificati nella coltivazione di specie vegetali ai fini della produzione agricola, risultano complesse ed in parte inedite. Infatti, se da un lato sono evidenti i risultati positivi in termini di resistenza a determinate fitopatie e in termini di produttività per l'aumento delle rese, d'altra parte esistono notevoli incertezze in merito ai rischi possibili nel medio e lungo periodo; in particolare per l'impatto sulla biodiversità vegetale ed animale.
Le piante geneticamente modificate, quali ad esempio il Mais Bt (selezionato inserendo nel mais alcune proteine della sequenza del DNA del Bacillus thuringensis) per la resistenza alla Piralide, sono ormai coltivate da anni negli Stati Uniti d'America, il loro uso alimentare risulta ormai consolidato negli stessi Stati Uniti, laddove è stata sancita la sostanziale equivalenza alimentare delle piante geneticamente modificate con le piante "classiche", seppure non siano noti gli effetti a lungo termine sull'organismo umano. Inoltre, alcune strutture di ricerca e sperimentazione evidenziano le possibili conseguenze di carattere ambientale connesse con l'utilizzo di Organismi Geneticamente Modificati, tra le quali: il trasferimento della tolleranza ad altre specie vegetali sessualmente compatibili, l'acquisizione di un comportamento infestante, il potenziale impatto sulle correnti rotazioni colturali ed infine la possibilità di causare danni ad organismi non - bersaglio.
Si segnala anche che le sperimentazioni di tecnologie genetiche effettuate in ambienti confinati non forniscono dati sufficienti a porre completamente al riparo dai rischi, in quanto i geni inseriti sono mobili nell'ambiente, come risulta da diverse ricerche condotte specificamente su questa problematica sia in Europa sia negli Stati Uniti d'America.
Normativa Comunitaria
La normativa di riferimento sugli Organismi geneticamente modificati deriva da direttive e regolamenti comunitari e, più precisamente:
- Direttiva 90/220/C.E.E., recepita dal Decreto Legislativo n. 92 del 3 Marzo 1993 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 78 del 3 Aprile 1993), relativa all'emissione deliberata nell'ambiente degli Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.),
- Direttiva 90/219/C.E.E. recepita dal Decreto Legislativo n. 91 del 3 Marzo 1993 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 78 del 3 Aprile 1993) relativa all'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati,
- Regolamento C.E. n. 258/97 (G.U.C.E. n. L.433 del 14 Febbraio 1997) relativo ai novel food per la commercializzazione di nuovi alimenti ed in particolare quelli derivanti da biotecnologie,
- Regolamenti C.E.E. relativi all'etichettatura: Regolamento n. 1139/98 (G.U.C.E. n. L.73 del 26 Maggio 1998),
- Regolamento n. 49/2000 (G.U.C.E. n. L.13 del 10 Gennaio 2000) e Regolamento n. 50/2000 (G.U.C.E. n. L.15 del 10 Gennaio 2000). Il Regolamento C.E. n. 1139/98 stabilisce l'obbligo dell'etichettatura sui prodotti agroalimentari fabbricati utilizzando il mais e la soia geneticamente modificati, il Regolamento C.E. n. 49/2000 stabilisce la soglia dell'1% per l'etichettatura dei prodotti contenenti mais e soia geneticamente modificati, il Regolamento C.E. n. 50/2000 stabilisce l'obbligo dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari fabbricati utilizzando aromi provenienti da Organismi Geneticamente Modificati.
In particolare la Direttiva C.E.E. n. 220/90, che risulta quella tuttora valida come normativa europea di riferimento, è suddivisa in 4 parti:
- la parte A): riguarda gli scopi, l'individuazione dell'autorità competente, la terminologia e le definizioni di O.G.M., emissione deliberata, immissione in commercio, prodotto, notifica e notificante;
- la parte B): riguarda l'emissione deliberata nell'ambiente degli O.G.M., i soggetti obbligati alla notifica, le informazioni relative all'emissione, la relazione conclusiva;
- la parte C): riguarda l'immissione in commercio degli O.G.M. e le informazioni supplementari rispetto alla parte B;
- la parte D): riguarda la riservatezza delle informazioni, le funzioni ispettive e le sanzioni.
La legislazione italiana di riferimento (Decreti Legislativi n. 91/93 e n. 92/93) individuano nel Ministero della Sanità l'autorità competente in materia di Organismi geneticamente Modificati. Presso il Ministero della Sanità medesimo sono state nominate rispettivamente:
a) La Commissione Interministeriale di Coordinamento per quanto riguarda l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 91/93;
b) La Commissione Interministeriale per le Biotecnologie per quanto riguarda l'emissione deliberata degli O.G.M. nell'ambiente. A scopo di ricerca. Il decreto Legislativo n. 92/93 regolamenta anche l'immissione sul mercato di prodotti contenenti O.G.M.
Va posto rilievo sulla cosiddetta clausola di salvaguardia, prevista dall'art. 16 del Decreto Legislativo 92/93, la quale stabilisce che il Ministro della Sanità o il Ministro dell'Ambiente possono disporre di limitare o impedire provvisoriamente l'uso e/o la vendita di prodotti che siano ritenuti pericolosi per la salute umana o per l'ambiente.
La Regione Toscana, con Legge regionale n. 53 del 06.04.2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 17, ha vietato la coltivazione sul territorio di tali O.G.M.(art. 2) ed ha altresì vietato la somministrazione a mense scolastiche, prescolastiche, ospedali, luoghi di cura della Regione, delle Provincie e dei Comuni (art. 4). Tale Legge Regionale è il primo esempio del genere in Italia. La legge regionale n. 53/00 altro non è che il recepimento dei principi di precauzione e di salvaguardia della salute umana e di tutela dell'ambiente sancite dalle decisioni comunitarie. Infatti di fronte ad una situazione così nebulosa, come appare quella degli Organismi Geneticamente Modificati, la Regione Toscana ha assunto tutte le decisioni e gli atti tesi a dare tranquillità alle popolazioni in un campo che investe direttamente la salute e l'aspetto igienico - alimentare sul quale le vicende degli ultimi anni, dalla BSE (Virus della Mucca Pazza), al pollo alla diossina, hanno esasperato la sensibilità della opinione pubblica.
Con la delibera n. 200 del 26/02/2001 è stato approvato un regolamento relativo a "DISCIPLINA DEI CONTROLLI IN MATERIA DI COLTIVAZIONE E PRODUZIONE DI SPECIE CONTENENTI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) (ART. 6 DELLA L.R. 6 APRILE 2000, N.53 "DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI")
fonte: http://www.rete.toscana.it/sett/agric/ogm/normativa.html
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